Guida al bollo · Aggiornato agosto 2026
Bollo ciclomotore 50: come funziona la tassa di circolazione
A cura del team di CarBudget · Fonti verificate in fondo alla pagina
I ciclomotori fino a 50cc non pagano il bollo come tassa di possesso: pagano la tassa di circolazione, dovuta solo se il mezzo circola su strada pubblica. È un importo fisso stabilito dalla regione — indicativamente 20–30 € l’anno — identico per tutti i ciclomotori, senza calcoli sui kW. Un cinquantino fermo in garage non paga nulla. Lo stesso regime vale per minicar e quadricicli leggeri.
Tassa di circolazione, non tassa di possesso
Dal 2000 (art. 63 della legge 342/2000) la tassa automobilistica per auto, moto e scooter targati è una tassa di possesso: si paga finché il veicolo risulta registrato, anche se resta fermo. I ciclomotori sono l’eccezione: per loro è rimasta in vigore la vecchia tassa di circolazione, legata all’uso effettivo del mezzo. La differenza pratica:
- uno scooter 125 fermo in garage continua a pagare la tassa di possesso finché è iscritto al PRA;
- un 50cc fermo in garage non paga nulla — la tassa è dovuta solo per l’anno in cui circola su strada pubblica.
Quanto costa
L’importo è fisso e stabilito da ciascuna regione: indicativamente tra 20 e 30 € l’anno, uguale per tutti i ciclomotori a prescindere da potenza, cilindrata effettiva e anno di immatricolazione. Non c’è nessun calcolo da fare — a differenza del bollo moto, che si calcola sui kW e sulla classe Euro. Per l’importo esatto della tua regione fa fede il tariffario regionale (o il calcolo tramite i servizi ACI, come spiegato nella guida al calcolo del bollo con targa).
Quando non si paga
- Mezzo che non circola: nessun obbligo — la tassa riguarda solo i ciclomotori usati su strada pubblica.
- Ciclomotori elettrici: esenzione nei primi 5 anni dall’immatricolazione in via generale; diverse regioni la estendono o la rendono permanente.
- Mezzi storici: per i ciclomotori d’epoca valgono le disposizioni regionali sui veicoli ultratrentennali — se circolano, in genere pagano solo la circolazione forfettaria.
- Persone con disabilità (Legge 104/1992): esenzione secondo i requisiti nazionali, dove applicabile.
Minicar e quadricicli leggeri
Le minicar (microcar) guidabili a 14 anni con patente AM sono giuridicamente quadricicli leggeri e seguono lo stesso regime dei ciclomotori: tassa di circolazione fissa regionale, dovuta solo se il mezzo circola. Niente tassa di possesso proporzionale ai kW, quindi, anche se il costo d’acquisto è da piccola auto: sul fronte tassa annuale una minicar costa quanto un cinquantino.
Come e quando si paga
La tassa di circolazione dei ciclomotori copre l’anno solare e non dipende dal mese di immatricolazione. Si paga sugli stessi canali pagoPA del bollo (ACI, home banking, Poste, tabaccai); in Friuli-Venezia Giulia e Sardegna la gestione è dell’Agenzia delle Entrate. Chi circola senza aver pagato rischia una sanzione amministrativa in caso di controllo — le regole generali su ritardi e ravvedimento sono nella guida su scadenza e sanzioni del bollo.
Fonti e riferimenti
- Tassa di circolazione dei ciclomotori e quadricicli leggeri: art. 63 L. 342/2000 e tariffari regionali.
- Esenzioni per veicoli elettrici e storici: normativa nazionale e disposizioni regionali.
- Servizio ufficiale “Calcolo bollo”: aci.gov.it.
Anche il cinquantino ha un budget
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